Art. 25 — Funzioni della regione
Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative concernenti le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare la regione:
- a)individua, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, comportanti rischio per l'ambiente e la popolazione;
- b)dichiara lo stato di elevata crisi ambientale;
- c)predispone ed approva i piani di risanamento, con la individuazione delle priorita' di intervento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
Testo vigente dal 3 maggio 2001
