Disposizioni comuni a piu' categorie Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 627 e' sostituito dal seguente: «Art. 627 (Categorie di militari e carriere). - 1. Il personale militare e' inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:
  • a)ufficiali;
  • b)sottufficiali;
  • c)graduati;
  • d)militari di truppa. 2. La categoria degli ufficiali comprende:
  • a)ufficiali generali e ammiragli, che rivestono i gradi di generale di brigata, generale di divisione, generale di corpo d'armata, generale e gradi corrispondenti;
  • b)ufficiali superiori, che rivestono i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello e gradi corrispondenti;
  • c)ufficiali inferiori, che rivestono i gradi di sottotenente, tenente, capitano e gradi corrispondenti. 3. La carriera degli ufficiali, preposti all'espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale. 4. La categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti dal grado di sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti. 5. La carriera del ruolo dei marescialli, preposti a funzioni di comando, coordinamento e controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, e' caratterizzata da uno sviluppo direttivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei marescialli puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera b), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta. 6. La carriera del ruolo dei sergenti, preposti a funzioni di controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, nonche' al comando di unita' di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera a), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta. 7. La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306, comma 1-bis, che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta. 8. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari. 9. Le carriere del personale militare sono disciplinate esclusivamente dal codice.»;
  • b)l'articolo 632 e' sostituito dal seguente: «Art. 632 (Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile). - 1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile e' cosi' determinata:
  • a)generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti;
  • b)generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti;
  • c)colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti;
  • d)tenente colonnello e corrispondenti: vice questore e corrispondenti;
  • e)maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti;
  • f)capitano e corrispondenti: commissario capo e corrispondenti;
  • g)tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti;
  • h)sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti;
  • i)luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti;
  • l)primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti;
  • m)maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e corrispondenti;
  • n)maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e corrispondenti;
  • o)maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti;
  • p)sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente capo e corrispondenti;
  • q)sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e corrispondenti;
  • r)sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e corrispondenti;
  • s)caporal maggiore capo scelto e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti;
  • t)caporal maggiore capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti;
  • u)caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti;
  • v)primo caporal maggiore e corrispondenti: agente e corrispondenti.»;
  • c)all'articolo 635, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non e' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate.»;
  • d)all'articolo 803, comma 1, dopo la lettera b-ter), e' inserita la seguente: «b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di personale appartenente alla categoria dei militari di truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse alle emergenze operative derivanti da attivita' di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria.»;
  • e)all'articolo 811, comma 2, lettera b), le parole «categorie e specialita'», sono sostituite dalle seguenti: «categorie, specialita' o qualificazioni»;
  • f)all'articolo 858, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. La detrazione di anzianita', operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta. 3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianita' richiesta ai fini della progressione di carriera.»;
  • g)all'articolo 930, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneita' al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 e' sospesa nei seguenti casi:
  • a)procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato;
  • b)sospensione dall'impiego per qualsiasi causa. 1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di transito. 1-quinquies.Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente e' inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali. Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalita' indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.»;
  • h)all'articolo 992, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni.»;
  • i)all'articolo 1084, comma 1, il periodo «Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali.» e' sostituito dal seguente: «Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare per il personale delle Forze armate e nel ruolo normale per il personale dell'Arma dei carabinieri.»;
  • l)dopo l'articolo 1084 e' inserito il seguente: «Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito e' attribuita la promozione ad anzianita' al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di eta', al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermita' o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermita' nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l'infermita' risulta dipendente da causa di servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non producono effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico nonche' sul trattamento di ausiliaria del personale interessato. 2. La promozione di cui al comma 1 e' esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonche' per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.»;
  • m)all'articolo 2229, comma 1, il numero «2020» e' sostituito dal seguente: «2024»;

Testo vigente dal 22 giugno 2017

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