Art. 48 — Obblighi di comunicazione
Ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dello Sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ciascuno per la parte di propria competenza, effettuano le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 15, della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, comma 11 della direttiva 2009/73/CE.
Testo vigente dal 28 giugno 2011
