Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' individuata una procedura trasparente e non discriminatoria per la realizzazione di nuova capacita' di produzione elettrica ovvero per l'introduzione di misure di efficienza energetica o gestione della domanda di elettricita', da avviare, anche sulla base degli esiti dello scenario di cui all'articolo 1, comma 2, nel caso in cui gli impianti di generazione in costruzione o le altre misure adottate non si dimostrino sufficienti a garantire la sicurezza del sistema elettrico, anche con riferimento a specifiche zone di mercato. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui al comma 1.

Testo vigente dal 28 giugno 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93~art2 · fonte del testo

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