Art. 49 — Disposizioni di carattere finanziario
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate, ivi compresa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 28 giugno 2011
