Art. 21 — Amministratori e liquidatori
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2003 al 1 gennaio 2006. 500 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66-quater e' inserito il seguente: "Art. 66-quinquies (Nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori). - 1. L'amministratore o il liquidatore nominato dalle competenti autorita' di un altro Stato membro che intenda agire nel territorio della Repubblica per l'esercizio delle proprie funzioni e' tenuto a documentare la propria nomina con la presentazione di una copia conforme all'originale rilasciata dall'autorita' stessa che ha emesso i provvedimenti o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato membro d'origine. 2. All'amministratore o al liquidatore di altro Stato membro puo' essere richiesta una traduzione in lingua italiana della documentazione di cui al comma 1. 3. Possono essere designate, in base alla legge dello Stato membro d'origine, persone incaricate di assistere o all'occorrenza di rappresentare l'amministratore o il liquidatore nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di gestione straordinaria o dalla procedura di liquidazione. 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'amministratore e il liquidatore esercitano in Italia gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nel proprio Stato membro d'origine. 5. Gli amministratori ed i liquidatori nominati dalle competenti autorita' di un altro Stato membro sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legislazione italiana e in particolare al rispetto delle norme relative alle modalita' di realizzo degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Agli stessi e' comunque precluso l'impiego di mezzi coercitivi, nonche' la possibilita' di decidere controversie o contenziosi di qualunque specie.". Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77-quater e' inserito il seguente: "Art. 77-quinquies (Nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori). - 1. L'amministratore o il liquidatore nominato dalle competenti autorita' di un altro Stato membro che intenda agire nel territorio della Repubblica per l'esercizio delle proprie funzioni e' tenuto a documentare la propria nomina con la presentazione di una copia conforme all'originale rilasciata dall'autorita' stessa che ha emesso i provvedimenti o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorita' dello Stato membro d'origine. 2. All'amministratore o al liquidatore di altro Stato membro puo' essere richiesta una traduzione in lingua italiana della documentazione di cui al comma 1. 3. Possono essere designate, in base alla legge dello Stato membro d'origine, persone incaricate di assistere o all'occorrenza di rappresentare l'amministratore o il liquidatore nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di gestione straordinaria o dalla procedura di liquidazione. 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'amministratore e il liquidatore esercitano in Italia gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nel proprio Stato membro d'origine. 5. Gli amministratori ed i liquidatori nominati dalle competenti autorita' di un altro Stato membro sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legislazione italiana e in particolare al rispetto delle norme relative alle modalita' di realizzo degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Agli stessi e' comunque precluso l'impiego di mezzi coercitivi, nonche' la possibilita' di decidere controversie o contenziosi di qualunque specie.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;93~art21 · fonte del testo
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