Istituzione dell'Autorita' «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'» Al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilita', in conformita' a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e' istituita l'Autorita' «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'», di seguito denominato «Garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dal presente decreto con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il Garante costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilita', in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, ((, per il monitoraggio della sua applicazione)), ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della medesima Convenzione, ((nonche' per il controllo delle strutture e dei programmi destinati alle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della medesima Convenzione)) e opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'. Il Garante, con riguardo alle persone con disabilita' che sono private della liberta' personale, individua, ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante esercita le proprie funzioni nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali al fine di tutelare i diritti delle persone con disabilita'.)) Il Garante ha sede in Roma in luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilita'.

Testo vigente dal 24 luglio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 2024 al 24 luglio 2026. 2 parole tolte, 70 parole aggiunte.

… dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, tolto: eaggiunto: , per il monitoraggio della sua applicazione, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della medesima Convenzione, tolto: e aggiunto: nonche' per il controllo delle strutture e dei programmi destinati alle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della medesima Convenzione e opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'. Il … dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10aggiunto: . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante esercita le proprie funzioni nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali al fine di tutelare i diritti delle persone con disabilita'. Il Garante ha sede in Roma in luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-05;20~art1 · fonte del testo

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