Art. 14 — Codifica dei provvedimenti di spesa
Al fine di consentire la riferibilita' delle singole decisioni di spesa alle articolazioni dei documenti di bilancio indicate dall'articolo 11, le amministrazioni pubbliche sono tenute a codificare con criteri uniformi i provvedimenti di spesa assunti nella fase di gestione del bilancio. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ((entro il 31 dicembre 2012)), sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 28 febbraio 2012
