Art. 15 — Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate
Nei documenti di bilancio previsivi e consuntivi di cui al presente decreto, le entrate sono ripartite in:
- a)titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate, e sono classificate come entrate 'ricorrenti' o 'non ricorrenti', a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o piu' esercizi;
- b)tipologie, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unita' di voto;
- c)categorie, secondo la natura dei cespiti. L'ulteriore livello di disaggregazione e' definito, con riferimento al comune piano dei conti integrato, ai sensi del titolo II del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Testo vigente dal 24 giugno 2011
