Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206.
Abrogato dal 16 giugno 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206.
Abrogato dal 16 giugno 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 16 giugno 2001. 423 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Ministero della sanita', ricevute le notifiche di cui agli articoli 8, 9, comma 2, e 10, e dopo averne accusata ricevuta, le sottopone, dopo l'istruttoria preliminare di cui al comma 2, al parere della commissione interministeriale di cui all'art. 15. Il Ministero della sanita' effettua l'istruttoria preliminare, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', esaminando la conformita' delle notifiche alle disposizioni del presente decreto, l'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite, l'esattezza della classificazione e, se opportuno, l'adeguatezza della gestione dei rifiuti e delle misure relative alla sicurezza e alla situazioni di emergenza. All'istruttoria preliminare di cui al comma 2 partecipano esperti tecnici designati dal Ministero dell'ambiente. Il Ministero della sanita', acquisito il parere della commissione interministeriale, puo':
tolto: a) chiedere all'utilizzatore di fornire ulteriori informazioni o di apportare modifiche alle modalita' dell'impiego confinato proposto. In questo caso l'utilizzatore non puo' procedere all'impiego confinato proposto fino a quando il Ministero non abbia comunicato l'assenso sulla base delle ulteriori informazioni ottenute o delle modifiche apportate alle modalita' di impiego confinato;
tolto: b) delimitare il periodo entro il quale l'impiego confinato e' consentito ovvero e' sottoposto a condizioni specifiche. Nel caso di cui all'art. 8:
tolto: a) ove l'impiego confinato riguardi microorganismi geneticamente modificati del gruppo I, l'utilizzatore puo' iniziare l'attivita', decorsi novanta giorni dal ricevimento della notifica da parte del Ministero della sanita' o prima, con il consenso dello stesso, salvo quanto disposto dal comma 4, lettera a) e b);
tolto: b) ove l'impiego confinato riguardi microorganismi geneticamente modificati del gruppo II, l'utilizzatore non puo' iniziare l'attivita' senza l'assenso del Ministero della sanita'. Il provvedimento di assenso o di diniego e' comunicato all'utilizzatore, per iscritto, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica. L'utilizzatore puo' iniziare le operazioni notificate ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 10, comma 1, decorsi sessanta giorni dal ricevimento della notifica da parte del Ministero della sanita', salvo quanto disposto dal comma 4, lettere a) e b). L'utilizzatore non puo' iniziare le operazioni notificate ai sensi dell'art. 10, comma 2, senza l'assenso del Ministero della sanita'. Il provvedimento di assenso o di diniego e' comunicato per iscritto all'utilizzatore entro novanta giorni dal ricevimento della notifica. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene conto dei periodi in cui il Ministero della sanita' e' in attesa delle informazioni supplementari che abbia richiesto all'utilizzatore in conformita' del comma 4, lettera a), ovvero conduce una pubblica inchiesta o consultazione. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 5, lettera b), e 7, il provvedimento di assenso si intende rifiutato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;91~art11 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.