Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 giugno 2001

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 16 giugno 2001. 639 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Chi inizia per la prima volta l'attivita' di impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati in un impianto specifico senza la preventiva notifica e' punito, se si tratta di m. g. m. del gruppo I, con la pena dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda sino a lire 50 milioni; se si tratta di m. g. m. del gruppo II, con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni. Chi, nelle fattispecie previste nel comma 1, inizia l'attivita' d'impiego confinato dopo la notifica, ma prima del decorso di novanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, e' punito, se si tratta di m. g. m. del gruppo I, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni ovvero dopo la notifica, ma prima del rilascio del provvedimento di assenso, e' punito, se si tratta di m. g. m. del gruppo II, con la stessa pena prevista nel comma 1. Le disposizioni stabilite nei commi 1 e 2 si applicano al primo impiego confinato di un gruppo di m. g. m. diverso da quello oggetto di precedente notifica. Chi nell'impiego confinato di m. g. m. del gruppo I in operazioni di tipo A non predispone i verbali previsti dall'art. 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni. Chi inizia l'impiego confinato di m. g. m. del gruppo I in operazioni di tipo B e del gruppo II in operazioni di tipo A senza la preventiva notifica e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni; se l'impiego confinato di m. g. m. riguarda il gruppo II, in operazioni di tipo B, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni. Chi inizia l'impiego confinato di m. g. m. del gruppo I in operazioni di tipo B e del gruppo II in operazioni di tipo A dopo la notifica, ma prima del decorso di sessanta giorni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni; se l'impiego confinato di m. g. m. riguarda il gruppo II, in operazioni di tipo B, iniziato, dopo la notifica, ma prima del rilascio dell'assenso, si applica la pena da sei mesi a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni. Chi, nell'esercizio delle operazioni di impiego confinato di m. g. m., previste nel presente decreto, inizia l'attivita' di impiego confinato nonostante il rifiuto o la continua nonostante la revoca dell'assenso ovvero non osserva i provvedimenti che dispongono la sospensione o la cessazione delle operazioni di impiego confinato o che prescrivono modifiche alle modalita' d'impiego, ai sensi dell'art. 12, e' punito con la pena dell'arresto sino a tre anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni. Chi, nell'esercizio delle attivita' di impiego confinato, non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di assenso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni. Chi, nelle ipotesi previste dall'art. 12, comma 1, non comunica immediatamente al Ministero della sanita' le informazioni ivi prescritte ovvero non provvede, nel termine previsto, alla modifica della notifica di cui agli articoli 8, 9 e 10, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni. Chi, in caso di incidente, non provvede a comunicare immediatamente alle autorita' indicate nell'art. 17, comma 1, le informazioni prescritte e' punito con la pena dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda sino al lire 100 milioni. Chi, nel caso previsto dall'art. 7, comma 3, non provvede, con scadenza annuale a partire dalla data di inizio dell'attivita' dell'impiego confinato, a comunicare al Ministero della sanita' le misure di prevenzione applicate e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 206

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;91~art21 · fonte del testo

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