Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, valutati in 2.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come richiamato dall'articolo 1, comma 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 26 marzo 2019
