All'articolo 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, lettera e), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali sostanze sono quelle elencate in allegato A; con decreto del Ministro della sanita' si provvede ad integrare tale allegato in conformita' alle integrazioni disposte in sede comunitaria";
  • b)al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) i polimeri, ad eccezione di quelli contenenti 2 per cento o piu', in forma legata, di una sostanza non inclusa nell'EINECS;".

Testo vigente dal 10 aprile 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-25;90~art7 · fonte del testo

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