Art. 20 — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Testo vigente dal 5 febbraio 2021
