Art. 4 — Disposizioni finanziarie
Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, commi 1, lettera a), e 2, pari a complessivi euro 530.000 per l'anno 2018, ad euro 2.530.000 per l'anno 2019, a euro 5.530.000 per l'anno 2020 e ad euro 3.530.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 1, lettera a), e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 26 ottobre 2018
