Art. 12 — Rapporti transfrontalieri degli enti locali
Gli enti locali della regione possono instaurare rapporti di reciproca collaborazione con enti locali degli stati confinanti, secondo la normativa statale e regionale, nel rispetto degli interessi nazionali, degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli accordi internazionali.
Testo vigente dal 29 gennaio 1997
