Art. 13 — Tutela delle minoranze linguistiche e valorizzazione delle lingue locali
Gli enti locali della regione, attraverso gli statuti, garantiscono la tutela delle minoranze linguistiche nel rispetto delle norme statali e regionali. Nel rispetto delle medesime norme, gli enti locali adottano le misure adeguate per la conservazione e lo sviluppo delle lingue locali.
Testo vigente dal 29 gennaio 1997
