Art. 11 — Giuramento del presidente della provincia e del sindaco
Il presidente della provincia presta giuramento dinanzi ad un organo della regione. Dell'avvenuto giuramento e' data formale e tempestiva comunicazione alla prefettura competente per territorio. Per quanto riguarda il giuramento del sindaco, continua a trovare applicazione la normativa statale.
Testo vigente dal 29 gennaio 1997
