Art. 8 — Modifiche e integrazioni all'allegato V del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

All'allegato V, paragrafo C, rubricato: «Attrezzature e materiali», il secondo periodo del punto 2 e' sostituito dal seguente: «Le attrezzature o i materiali che incidono su parametri critici di lavorazione o stoccaggio (ad esempio temperatura, pressione, numero di particelle, livello di contaminazione microbica) sono identificati e sottoposti in modo adeguato a osservazioni, vigilanza, allarmi ed agli eventuali interventi correttivi necessari per individuare le disfunzioni e i difetti e per garantire che i parametri critici rimangano costantemente al di sotto dei limiti accettabili.».

Testo vigente dal 26 giugno 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-30;85~art8 · fonte del testo