Art. 1 — Oggetto
Nel rispetto della Costituzione, con le disposizioni del presente decreto legislativo e con uno o piu' decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni. Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale.
Testo vigente dal 11 giugno 2010
