Art. 2 — Parametri per l'attibuzione del patrimonio
Lo Stato, previa intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a: Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni, secondo criteri di territorialita', sussidiarieta', adeguatezza, semplificazione, capacita' finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonche' valorizzazione ambientale, in base a quanto previsto dall'articolo 3. Gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, che possono essere utilizzati solo per finalita' di carattere istituzionale. In applicazione del principio di sussidiarieta', nei casi previsti dall'articolo 3, qualora un bene non sia attribuito a un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato procede, sulla base delle domande avanzate, all'attribuzione del medesimo bene a un ente territoriale di un diverso livello di governo. L'ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettivita' rappresentata ed e' tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettivita' territoriale rappresentata. Ciascun ente assicura l'informazione della collettivita' circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun ente puo' indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti. I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni, anche in quote indivise, sulla base dei seguenti criteri:
- a)sussidiarieta', adeguatezza e territorialita'. In applicazione di tali criteri, i beni sono attribuiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che per l'entita' o tipologia del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di carattere unitario richiedano l'attribuzione a Province, Citta' metropolitane o Regioni quali livelli di governo maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione tenendo conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale;
- b)semplificazione. In applicazione di tale criterio, i beni possono essere inseriti dalle Regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, per assicurare la massima valorizzazione dei beni trasferiti, la deliberazione da parte dell'ente territoriale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni e' trasmessa ad un'apposita Conferenza di servizi, che opera ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a cui partecipano il Comune, la Provincia, la Citta' metropolitana e la Regione interessati, volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni comunque denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica. Sono fatte salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da leggi regionali, con le modalita' ivi stabilite. La determinazione finale della Conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e ne fissa i limiti e i vincoli;
- c)capacita' finanziaria, intesa come idoneita' finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni;
- d)correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra le competenze e le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui e' attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene stesso;
- e)valorizzazione ambientale. In applicazione di tale criterio la valorizzazione del bene e' realizzata avendo riguardo alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali.
Testo vigente dal 11 giugno 2010
