Art. 20 — Trattamento normativo ed economico di istituti vari
Con uno o piu' decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da adottare di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede alla omogeneizzazione della disciplina concernente:
- a)il compenso di cui all'art. 43 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per l'incremento del servizio dei libretti a risparmio e dei buoni postali fruttiferi;
- b)le maggiorazioni del premio industriale, di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, come modificato in attuazione dell'art. 29, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;
- c)il compenso di intensificazione, di cui all'art. 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, all'art. 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, nonche' all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;
- d)il trattamento normativo ed economico di missione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e)l'esercizio temporaneo di funzioni superiori, ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I provvedimenti di cui al comma 1 non possono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo vigente dal 1 aprile 1993
