Art. 21 — Riserva di posti
Fermo restando quanto previsto dall'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per le assunzioni di personale appartenente a categorie protette si applicano le limitazioni previste dall'art. 59, secondo comma, e dall'art. 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nonche' dall'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370.
Testo vigente dal 1 aprile 1993
