Art. 3 — Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
All'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. E' vietata l'introduzione e la diffusione di qualunque organismo nocivo ancorche' non elencato nei precedenti commi, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.».
Testo vigente dal 26 giugno 2012
