Art. 43 — Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
All'articolo 359, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «articolo 40, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 40, comma 7». All'articolo 361, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «articolo 40, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 40, comma 6» e le parole «articolo 40, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 40, comma 8».
Testo vigente dal 1 luglio 2022
