Art. 33 — Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
All'articolo 268, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo le parole «e, se l'insolvenza riguarda un imprenditore, dal pubblico ministero» sono soppresse;
- b)al secondo periodo, la parola «ventimila» e' sostituita dalla seguente: «cinquantamila».
Testo vigente dal 1 luglio 2022
