Art. 26 — Controllo degli organismi notificati
L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), provvede al controllo degli organismi notificati. Il controllo sugli organismi notificati e' esercitato secondo modalita' da definirsi in un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno e l'organismo di cui al comma 1.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
