Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalita' e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosita'. Gli organismi notificati di cui all'articolo 20 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 17, comma 3. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:

  • a)fuochi d'artificio:
  • 1)categoria F1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosita' trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
  • 2)categoria F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosita' e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
  • 3)categoria F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosita' non e' nocivo per la salute umana;
  • 4)categoria F4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosita' non e' nocivo per la salute umana;
  • b)articoli pirotecnici teatrali:
  • 1)categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;
  • 2)categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;
  • c)altri articoli pirotecnici:
  • 1)categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;
  • 2)categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Testo vigente dal 12 agosto 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;123~art3 · fonte del testo

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