Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: "0,50", sono sostituite dalle seguenti: "0,40";
- b)all'articolo 12, comma 5:
- 1)nel primo periodo le parole: "0,50", sono sostituite dalle seguenti: "0,40";
- 2)nel secondo periodo, le parole da: "In sede di prima applicazione" fino a: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Con lo stesso decreto puo' essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni";
- 3)e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "A partire dal 1 gennaio 2000, la misura della maggiorazione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera b), e dal presente comma e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento all'andamento dei tassi di mercato.";
- c)all'articolo 17, comma 2, e' aggiunta, infine, la seguente lettera: "hter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze.";
Testo vigente dal 1 aprile 1999
