Art. 1 — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111
All'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, la lettera f) le parole «all'intesa con la Regione sulla» sono sostituite dalle seguenti: «alla»;
- b)al comma 3, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) all'esecuzione, manutenzione e gestione di nuove opere di interesse statale, definendo termini, modalita', forme di attuazione, finanziamenti e oneri»;
- c)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, dello Statuto, le funzioni di cui al comma 3, lettere e), f) e f-bis), sono esercitate previa intesa con la Regione.».
Testo vigente dal 3 febbraio 2025
