Art. 3 — Norme di attuazione
A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto sono adottate ai sensi degli articoli 59, comma 2 e 62, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le modifiche delle piante organiche degli uffici requirenti di primo grado di Roma, Verona e Napoli, con soppressione di un'unita' in ciascun ufficio della funzione di sostituto procuratore militare della Repubblica e corrispondente previsione di un'unita' di procuratore militare aggiunto della Repubblica nonche' i necessari adeguamenti al regolamento interno del Consiglio della magistratura militare e ad ogni ulteriore disposizione regolamentare e amministrativa incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
Testo vigente dal 30 gennaio 2024
