Art. 1 — Modifiche all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158

All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, le parole «non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «saranno ripianate in dieci esercizi» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualita', all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto.».

Testo vigente dal 5 febbraio 2021

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 120/2024

    Ha colpito questo articolo
    4 luglio 2024

    La possibilità di ripianare il disavanzo regionale in un arco superiore al ciclo ordinario di bilancio lede i principi dell’obbligo di copertura della spesa, dell’equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria, permettendo di ampliare la capacità di spesa della regione e provocando un ulteriore squilibrio dei conti pregiudizievole per la finanza pubblica allargata, con conseguente necessità di manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione. Una disciplina valevole per una sola regione si pone, inoltre, in contrasto con l’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, regola generale prevista dal legislatore statale per il recupero del disavanzo a tutela dell’equilibrio del bilancio del singolo ente e del complessivo equilibrio della finanza pubblica. (Precedente: S. 9/2024 - mass. 45953).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione del principio di equilibrio e di sana gestione finanziaria del bilancio nonché degli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale, l’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 che – nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2021, applicato ratione temporis – prevede, per la Regione Siciliana, la possibilità di ripianare in dieci anni il disavanzo emerso nel 2018 e quella di sospendere per il 2021 il ripiano della quota annuale, rinviandone il recupero al 2022. La disposizione di attuazione statutaria censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021, consente alla Regione di beneficiare di un indebito ampliamento della capacità di spesa. La stessa, inoltre, non reca alcun riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto che non includono, tra le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva e concorrente della Regione, quelle della contabilità e della disciplina del bilancio. Rispetto a quanto previsto dalla disposizione previgente, già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 9 del 2024, inoltre, l’art. 7 non solo consente il ripiano del disavanzo in un arco decennale, in deroga all’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, ma permette anche di sospendere per il 2021 il recupero delle quote di disavanzo: ciò aggrava la situazione finanziaria della Regione dal momento che, anziché intraprendere un percorso responsabile di contrazione della spesa, ne favorisce l’espansione, riducendo – fino ad azzerare per il 2021 – l’onere restitutorio sottoscritto in precedenza con il piano di rientro).

    Art. 7 Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli · Art. 1 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-01-18;8~art1 · fonte del testo