Art. 7 — Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 dicembre 2023, n. 226.
Abrogato dal 11 luglio 2024
Articolo abrogato dal d.lgs. 21 dicembre 2023, n. 226.
Abrogato dal 11 luglio 2024
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
La possibilità di ripianare il disavanzo regionale in un arco superiore al ciclo ordinario di bilancio lede i principi dell’obbligo di copertura della spesa, dell’equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria, permettendo di ampliare la capacità di spesa della regione e provocando un ulteriore squilibrio dei conti pregiudizievole per la finanza pubblica allargata, con conseguente necessità di manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione. Una disciplina valevole per una sola regione si pone, inoltre, in contrasto con l’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, regola generale prevista dal legislatore statale per il recupero del disavanzo a tutela dell’equilibrio del bilancio del singolo ente e del complessivo equilibrio della finanza pubblica. (Precedente: S. 9/2024 - mass. 45953).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione del principio di equilibrio e di sana gestione finanziaria del bilancio nonché degli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale, l’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 che – nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2021, applicato ratione temporis – prevede, per la Regione Siciliana, la possibilità di ripianare in dieci anni il disavanzo emerso nel 2018 e quella di sospendere per il 2021 il ripiano della quota annuale, rinviandone il recupero al 2022. La disposizione di attuazione statutaria censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021, consente alla Regione di beneficiare di un indebito ampliamento della capacità di spesa. La stessa, inoltre, non reca alcun riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto che non includono, tra le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva e concorrente della Regione, quelle della contabilità e della disciplina del bilancio. Rispetto a quanto previsto dalla disposizione previgente, già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 9 del 2024, inoltre, l’art. 7 non solo consente il ripiano del disavanzo in un arco decennale, in deroga all’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, ma permette anche di sospendere per il 2021 il recupero delle quote di disavanzo: ciò aggrava la situazione finanziaria della Regione dal momento che, anziché intraprendere un percorso responsabile di contrazione della spesa, ne favorisce l’espansione, riducendo – fino ad azzerare per il 2021 – l’onere restitutorio sottoscritto in precedenza con il piano di rientro).
Art. 7 Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli · Art. 1 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158
Il riassorbimento del disavanzo in periodi che vanno ben oltre il ciclo di bilancio ordinario comporta una lesione a tempo indeterminato dei precetti costituzionali evocati che finisce per disincentivare il buon andamento dei servizi e scoraggiare le buone pratiche ispirate a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività. Pertanto, la disciplina temporale del rientro dal disavanzo non può che correlarsi allo specifico esercizio nel quale ciascuna componente di tale aggregato si è prodotta, così da consentire che, pur nella continuità degli esercizi, questa venga recuperata nel periodo massimo consentito. (Precedenti: S. 168/2022 - mass. 44973; S. 235/2021 - mass. 44218; S. 18/2019 - mass. 42076).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione del principio dell’obbligo di copertura della spesa e dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio – l’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, che, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 8 del 2021, individua un percorso di ripiano di alcune quote del complessivo disavanzo finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2018. Le disposizioni censurate dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, determinano un ampliamento della spesa privo di copertura, paralizzando qualsiasi ragionevole progetto di risanamento del bilancio deficitario dell’ente, con ripercussioni sugli equilibri complessivi di finanza pubblica. Il raffronto del contenuto del d.lgs. n. 158 del 2019 con la fonte statutaria evidenzia infatti che la disciplina introdotta per dare attuazione allo statuto speciale nella sostanza non reca alcun riferimento preciso a ciò che è disciplinato dagli artt. 14 e 17 dello statuto medesimo, i quali non includono tra le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva e concorrente della Regione quelle della contabilità e della disciplina del bilancio. La previsione censurata, al contrario, consentendo il ripiano delle quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, entro il termine massimo di dieci anni, viola l’obbligo di provvedere alla copertura della spesa previsto dall’art. 81, terzo comma, Cost., perché permette di ampliare la capacità della regione di effettuare nuove spese, provocando un ulteriore squilibrio dei conti pregiudizievole per la finanza pubblica allargata, con conseguente necessità di ulteriori manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione. L’art. 7 censurato, nella versione vigente ratione temporis, comporta, inoltre, da un lato l’elusione dell’obbligo di incrementare la quota annuale del disavanzo pregresso non ripianato nei precedenti esercizi con un indebito trascinamento nel tempo del disavanzo stesso e, dall’altro lato, riduce l’importo delle quote periodiche del disavanzo da recuperare, delineando una modalità di recupero del disavanzo in violazione dei parametri indicati, anche sotto il profilo dell’equilibrio del bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea). (Precedenti: S. 268/2022 - mass. 45257; S. 246/2021 - mass. 44426).
Art. 7 Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 2019
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 2024 al 11 luglio 2024.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-27;158~art7 · fonte del testo
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