Tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di impianti a fune appartenenti a qualunque tipo, e di trasporti a mezzo di tali impianti sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta. Sono compresi nella competenza della regione autonoma Valle d'Aosta tutti gli impianti a fune ed i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e merci, soggetti a concessione od autorizzazione ed effettuati a mezzo di essi, che si svolgono nell'ambito del territorio regionale, anche se parte del percorso e' sito in altra regione o Stato confinante. Le funzioni amministrative concernenti gli impianti che si trovano in parte sul territorio di altra regione sono esercitate d'intesa con gli organi che in questa sono titolari delle medesime. Le modalita' di svolgimento dei relativi servizi sono stabilite ai sensi del comma 3.

Testo vigente dal 8 aprile 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-11;79~art1 · fonte del testo