Art. 1 — Oggetto del trasferimento
Sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario, di interesse regionale e locale. La Regione, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi del presente decreto, puo' avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato.
Testo vigente dal 24 novembre 2010
