Art. 27 — Obblighi di informazione degli organismi notificati
Gli organismi notificati comunicano all'autorita' di notifica:
- a)qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
- b)qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
- c)eventuali richieste di informazioni sulle attivita' eseguite, che abbiano ricevuto dalle autorita' di vigilanza del mercato;
- d)su richiesta, le attivita' eseguite nell'ambito della loro notifica e qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, che eseguono simili attivita' di valutazione della conformita', di ispezione periodica, di ispezione intermedia e di verifica straordinaria, che riguardano le stesse attrezzature a pressione trasportabili, pertinenti informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformita'.
Testo vigente dal 15 giugno 2012
