Art. 117 — Gradualità di ammortamento dei beni
(( L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualita' del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71:
- a)per il 2000 il 6 per cento del valore;
- b)per il 2001 il 12 per cento del valore;
- c)per il 2002 il 18 per cento del valore;
- d)per il 2003 il 24 per cento del valore. )) In fase di prima applicazione dell'articolo 116 i beni mobili non registrati acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalita' definite dal regolamento di contabilita', interamente ammortizzati.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera e)) che " la gradualita' nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui al comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata: 1) per il 1997 il 6 per cento del valore; 2) per il 1998 il 12 per cento del valore; 3) per il 1999 il 18 per cento del valore; 4) per il 2000 il 24 per cento del valore"
Testo vigente dal 1 gennaio 1999
