Art. 100 — Organo di revisione economico-finanziaria
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1996 al 13 ottobre 2000. 182 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
tolto: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
tolto: b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
tolto: c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane la revisione economico- finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. Gli enti locali comunicano al Ministro dell'interno ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina. Le modalita' della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Gli enti locali provvedono, nel medesimo termine, a comunicare i nominativi dei revisori ai propri tesorieri.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77~art100 · fonte del testo
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