Art. 57-ter — Organo di revisione economico-finanziario

1.All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 25, alinea, le parole: "a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a livello provinciale";
  • b)dopo il comma 25 e' inserito il seguente: "25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di piu' elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento". 2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.

Testo vigente dal 25 dicembre 2019

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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art57ter · fonte del testo

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