È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nei confronti dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), nella parte in cui non prevede che l'organo di vigilanza ammetta obbligatoriamente il contravventore al pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita, con conseguente estinzione del reato. Le formulate censure - basate peraltro su argomenti (irragionevolezza delle rilevate disparità di trattamento cui la denunciata omissione legislativa darebbe luogo, e asserita attribuzione all'organo di vigilanza di una discrezionalità non consentita dalla legge di delega) tutt'altro che inconfutabili - appaiono infatti superate dalla considerazione che il decreto legislativo n. 758 del 1993 si propone il duplice obiettivo di favorire l'effettiva osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro - materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni e alla conseguente tutela dei lavoratori è prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale - e di attuare una consistente deflazione processuale e che quindi, sulla base di tale 'ratiò - come già affermato dalla Corte - ove risultasse che le conseguenze dannose o pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento volontario dell'autore dell'infrazione, o che il medesimo vi ha posto comunque rimedio, anche successivamente alla consumazione del reato, il contravventore - previa valutazione da parte dell'autorità giudiziaria della natura e delle concrete modalità di realizzazione della violazione contestata - potrebbe egualmente essere ammesso, dopo aver provveduto al pagamento della somma dovuta, al previsto procedimento di definizione in via amministrativa, anche nei casi in cui la prescrizione dell'organo di vigilanza per la regolarizzazione della violazione normalmente richiesta per poter addivenire a tale soluzione, e così evitare il procedimento penale - non possa, per il tipo dell'infrazione configurabile, essere materialmente emanata. - Nello stesso senso, su identica questione, O. n. 416/1998. Con affermazione degli stessi su enunciati principi su questione analoga, v. anche S. n. 19/1998.
Art. 21 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 1 Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro