Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Testo vigente dal 26 gennaio 1995

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 205/1999

    Questione infondata
    28 maggio 1999

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nei confronti dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), nella parte in cui non prevede che l'organo di vigilanza ammetta obbligatoriamente il contravventore al pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita, con conseguente estinzione del reato. Le formulate censure - basate peraltro su argomenti (irragionevolezza delle rilevate disparità di trattamento cui la denunciata omissione legislativa darebbe luogo, e asserita attribuzione all'organo di vigilanza di una discrezionalità non consentita dalla legge di delega) tutt'altro che inconfutabili - appaiono infatti superate dalla considerazione che il decreto legislativo n. 758 del 1993 si propone il duplice obiettivo di favorire l'effettiva osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro - materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni e alla conseguente tutela dei lavoratori è prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale - e di attuare una consistente deflazione processuale e che quindi, sulla base di tale 'ratiò - come già affermato dalla Corte - ove risultasse che le conseguenze dannose o pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento volontario dell'autore dell'infrazione, o che il medesimo vi ha posto comunque rimedio, anche successivamente alla consumazione del reato, il contravventore - previa valutazione da parte dell'autorità giudiziaria della natura e delle concrete modalità di realizzazione della violazione contestata - potrebbe egualmente essere ammesso, dopo aver provveduto al pagamento della somma dovuta, al previsto procedimento di definizione in via amministrativa, anche nei casi in cui la prescrizione dell'organo di vigilanza per la regolarizzazione della violazione normalmente richiesta per poter addivenire a tale soluzione, e così evitare il procedimento penale - non possa, per il tipo dell'infrazione configurabile, essere materialmente emanata. - Nello stesso senso, su identica questione, O. n. 416/1998. Con affermazione degli stessi su enunciati principi su questione analoga, v. anche S. n. 19/1998.

    Art. 21 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 1 Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 416/1998

    Questione infondata
    16 dicembre 1998

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (recante: <<Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro>>) ha il duplice obiettivo di favorire l'effettiva osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro e di attuare una consistente deflazione processuale; e che, pertanto, il contravventore potrebbe comunque essere ammesso, previo pagamento della somma dovuta, al procedimento di definizione in via amministrativa previsto dagli artt. 20 e seguenti del predetto decreto legislativo, nel caso in cui risultasse che le conseguenze dannose o pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento volontario dell'autore dell'infrazione - i dubbi di legittimità costituzionale si basano sull'erroneo presupposto che, ove si tratti di reato per cui sia <<ontologicamente>> impossibile impartire qualsiasi prescrizione per eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione accertata, la natura del reato costituisca elemento idoneo ad incidere in termini di irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento sulla disciplina del decreto legislativo n. 758 del 1994. Peraltro, non appare rilevante neppure la censura sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., poiché la disciplina impugnata non riconosce alcuna <<discrezionalità>> dell'organo di vigilanza: invero, <<l'impossibilità di impartire la prescrizione>> è una conseguenza obbligata della struttura della contravvenzione contestata, sicché non può configurarsi alcun eccesso di delega da parte del legislatore delegato. - V. S. n. 19/1998, nella quale la Corte, esaminando la situazione del contravventore che aveva regolarizzato la violazione prima che l'organo di vigilanza avesse impartito la prescrizione, ovvero nonostante la prescrizione fosse stata omessa o impartita senza osservare le forme prescritte, ha precisato che esistono soluzioni interpretative tali da consentire egualmente l'applicazione della causa estintiva del reato, idonee a <<ricondurre situazioni sostanzialmente omogenee a quelle espressamente previste dalla legge nell'alveo della procedura disciplinata dagli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758>>. red.: G. Leo

    Art. 21 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 1 Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758~art21 · fonte del testo

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