Corte costituzionale

Ordinanza n. 416/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2,

del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla

disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), promossi con n. 18

ordinanze emesse il 5, il 19 e il 5 dicembre (n. 2 ordinanze), il 26

novembre, il 17, il 19 (n. 2 ordinanze), il 17 (n. 2 ordinanze) ed il

5 dicembre, il 6 novembre ed il 17 dicembre 1997, l'8 gennaio (n. 2

ordinanze), il 2 ed il 20 febbraio e l'8 aprile 1998 dal giudice per

le indagini preliminari della Pretura di Pistoia, rispettivamente

iscritte ai nn. da 114 a 123, da 137 a 141, 375, 376 e 493 del

registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 10, 11, 22 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con diciotto ordinanze di analogo tenore - pronunciate

in altrettanti procedimenti nei quali il pubblico ministero, in

mancanza di apposite prescrizioni impartite al contravventore

dall'organo di vigilanza, aveva chiesto l'emissione del decreto

penale di condanna - il giudice per le indagini preliminari della

Pretura circondariale di Pistoia ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto

legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, nella parte in cui non prevede

l'obbligo dell'organo di vigilanza di ammettere obbligatoriamente il

contravventore al pagamento in sede amministrativa di una somma pari

al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la violazione anche

nel caso in cui non venga impartita alcuna prescrizione per la

materiale impossibilità della sua emanazione, in riferimento agli

artt. 3 e 76 della Costituzione in relazione all'art. 1, comma 1,

lettera b), della legge n. 499 del 1993 (Delega al Governo per la

riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro);

che nella maggior parte delle ordinanze di rimessione il giudice

a quo precisa che l'organo di vigilanza aveva ritenuto di non

impartire alcuna prescrizione a norma dell'art. 20 del citato decreto

legislativo, in quanto si trattava di "reato già consumato e non

ottemperabile" mentre in altre ipotesi l'impossibilità di impartire

la prescrizione era stata ricollegata al tipo di violazione di natura

procedurale, per la quale non poteva essere adottato alcun

provvedimento atto a rimuovere la violazione contestata, ovvero a

reati nei cui confronti era comunque venuta meno la situazione

antigiuridica che aveva dato origine alla violazione contestata;

che, al riguardo, il rimettente rileva che nella fattispecie in

esame era materialmente impossibile per l'organo di vigilanza

impartire una prescrizione finalizzata all'eliminazione della

contravvenzione accertata, "trattandosi di reato istantaneo

caratterizzato da un'offesa del bene protetto che si perfeziona e si

esaurisce nel momento della commissione del fatto, senza protrarsi

nel tempo, sicché risulta ontologicamente impedita qualsiasi

possibilità di regolarizzazione e la conseguente emanazione di una

prescrizione non avrebbe alcuna utilità, in considerazione della

oggettiva impossibilità di ripristinare una situazione conforme a

diritto";

che, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina denunciata

si porrebbe in contrasto: con l'art. 3 Cost., in quanto farebbe

irragionevolmente dipendere la possibilità di definire in via

amministrativa il procedimento dalla natura della violazione, ossia

da un elemento estraneo alla volontà del contravventore, ovvero

dalla insindacabile discrezionalità dell'organo di vigilanza di

impartire la prescrizione, e determinerebbe disparità di trattamento

tra il contravventore a cui venga imposta una prescrizione che gli

consente di definire la violazione contestata avvalendosi della

procedura amministrativa prevista dalla legge, e il contravventore al

quale non venga impartita alcuna prescrizione, che si vedrebbe

preclusa la possibilità di definire in via amministrativa il

procedimento penale a suo carico, con l'art. 76 Cost., per violazione

della direttiva contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera b), della

legge 6 dicembre 1993, n. 499, che delega il Governo a stabilire una

causa di estinzione dei reati in materia di tutela della sicurezza e

dell'igiene del lavoro "consistente nell'adempimento, entro un

termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle

prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di

eliminare la violazione accertata, nonché al pagamento in sede

amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo

dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione" in quanto la

direttiva non lascia alcun margine di discrezionalità all'organo di

vigilanza, mentre nella disciplina emanata dal legislatore delegato

l'obbligatorietà della prescrizione risulta condizionata dalla

natura della violazione accertata.

Considerato che, stante il contenuto pressoché identico delle

diciotto ordinanze, deve essere disposta la riunione dei relativi

giudizi;

che le censure di legittimità costituzionale si basano

sull'erroneo presupposto che, ove si tratti di reato per cui sia

"ontologicamente" impossibile impartire qualsiasi prescrizione per

eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione

accertata, la natura del reato costituisca elemento idoneo ad

incidere in termini di irragionevolezza e di ingiustificata

disparità di trattamento sulla disciplina del decreto legislativo n.

758 del 1994;

che l'obiettiva diversità della struttura dei diversi reati,

quale risulta dagli elementi costitutivi della fattispecie, e,

conseguentemente, il momento in cui si realizzano la commissione e la

consumazione del reato stesso, nonché la natura istantanea o

permanente del reato, appartengono a scelte del legislatore, che

nella costruzione delle fattispecie incriminatrici traduce le proprie

opzioni di politica criminale, ovvero sono imposte dalla stessa

natura degli obblighi e dei comportamenti di cui si vuole assicurare

l'osservanza mediante il ricorso alla sanzione penale;

che pertanto eventuali trattamenti differenziati risultano

giustificati dalla diversa struttura delle fattispecie

incriminatrici;

che sotto questo profilo non ha pregio neppure la censura

sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto la disciplina

impugnata in realtà non riconosce alcuna "discrezionalità"

dell'organo di vigilanza: l'impossibilità di impartire la

prescrizione - secondo la prospettazione del rimettente - è infatti

una conseguenza obbligata della struttura della contravvenzione

contestata, sicché non può configurarsi alcun eccesso di delega da

parte del legislatore delegato;

che questa Corte, prendendo in esame con la sentenza n. 19 del

1998 la situazione del contravventore che aveva regolarizzato la

violazione prima che l'organo di vigilanza avesse impartito la

prescrizione, ovvero nonostante la prescrizione fosse stata omessa o

fosse stata impartita senza osservare le forme prescritte, aveva

precisato che esistono soluzioni interpretative tali da consentire

egualmente l'applicazione della causa estintiva del reato, idonee a

"ricondurre situazioni sostanzialmente omogenee a quelle

espressamente previste dalla legge nell'alveo della procedura

disciplinata dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo in

esame";

che tale conclusione trova il suo fondamento nella ratio del

decreto legislativo n. 758 del 1994, che si propone il duplice

obiettivo di favorire l'effettiva osservanza delle misure di

prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del

lavoro - materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle

violazioni e alla conseguente tutela dei lavoratori è prevalente

rispetto all'applicazione della sanzione penale - e di attuare una

consistente deflazione processuale;

che, sulla base di tale ratio ove risultasse che le conseguenze

dannose o pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento

volontario dell'autore dell'infrazione, o che il medesimo vi ha posto

comunque rimedio, anche successivamente al momento di consumazione

del reato, valutate la natura e le concrete modalità di

realizzazione della contravvenzione contestata, il contravventore

potrebbe comunque essere ammesso, previo pagamento della somma

dovuta, al procedimento di definizione in via amministrativa previsto

dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del

decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla

disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari della Pretura circondariale di Pistoia, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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