Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76

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Il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che il presente articolo continua ad applicarsi, nella trasmissione delle informazioni sui casellari giudiziali, sino all'emanazione dei decreti del Ministero della giustizia di cui all'articolo 42, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del suindicato decreto.

Testo vigente dal 28 giugno 2022

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Che cosa è cambiato dal 28 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 2016 al 28 giugno 2022. 349 parole tolte.

tolto: Modalita' di trasmissione delle informazioni Nella trasmissione delle informazioni relative alla qualificazione giuridica del fatto e alle disposizioni normative applicabili si menziona il codice corrispondente a ciascuno dei reati indicati secondo la tavola comune delle categorie e sottocategorie di reato di cui all'allegato A al presente decreto. In assenza di corrispondenza del reato con una sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza il codice «categoria aperta» della pertinente categoria o, in mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice «altri reati». Nella trasmissione delle informazioni sul contenuto della condanna, specificamente sulle pene e sulle misure di sicurezza nonche' sulle decisioni successive che applicano misure alternative si menziona il codice corrispondente a ciascuna delle pene e delle misure, secondo la tavola comune delle categorie e delle sottocategorie delle pene e delle misure di cui all'allegato B al presente decreto. In assenza di corrispondenza delle pene o delle misure di cui al comma 3 con una sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza il codice «categoria aperta» della pertinente categoria di pene e misure o, in mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice «altre pene e misure». L'Ufficio centrale provvede a definire la corrispondenza dei reati e delle pene, oltre che delle altre misure di cui al comma 3, con le indicazioni delle tavole di cui agli allegati A e B al presente decreto, curando altresi' l'aggiornamento delle stesse. L'Ufficio centrale, nel fornire le informazioni richieste, specifica, ove possibile, se il reato e' stato commesso in forma consumata o tentata, con modalita' concorsuali, se sono stati riconosciuti e applicati difetti di imputabilita', cause di giustificazione o cause di non punibilita', se e' stata riconosciuta ed applicata la recidiva. Puo' dare, altresi', se pertinenti, informazioni circa la natura e le condizioni di esecuzione delle pene e delle altre misure applicate, secondo i parametri di cui all'allegato B al presente decreto. L'Ufficio centrale indica il parametro «decisioni non penali» soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76

    Il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che il presente articolo continua ad applicarsi, nella trasmissione delle informazioni sui casellari giudiziali, sino all'emanazione dei decreti del Ministero della giustizia di cui all'articolo 42, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del suindicato decreto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;75~art4 · fonte del testo