Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2022, N. 76
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76
1Il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che il presente articolo continua ad applicarsi, nella trasmissione delle informazioni sui casellari giudiziali, sino all'emanazione dei decreti del Ministero della giustizia di cui all'articolo 42, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del suindicato decreto.
Testo vigente dal 28 giugno 2022
