Art. 4 — Abrogazioni e disposizioni transitorie
L'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, e' abrogato. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75 e' abrogato. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2016 continuano ad applicarsi, nella trasmissione delle informazioni sui casellari giudiziali, sino all'emanazione dei decreti del Ministero della giustizia di cui all'articolo 42, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del presente decreto.
Testo vigente dal 22 giugno 2022
