Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 maggio 2022, n. 76.
Abrogato dal 28 giugno 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 maggio 2022, n. 76.
Abrogato dal 28 giugno 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2016
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 2016 al 28 giugno 2022. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;
tolto: b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;
tolto: c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2022, N. 76
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;75~art2 · fonte del testo
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