Art. 13 — Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia
L'Agenzia e' dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attivita', che includono quelli di cui all'articolo 16, comma 3. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia.
Testo vigente dal 23 giugno 2018
