Art. 1 — Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, e' ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero. L'Agenzia e' dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicita' ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti. L'Agenzia assicura la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore. Nell'ambito della potesta' organizzativa, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, l'Agenzia e' articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale. L'Agenzia ha sede legale in Roma e una sede di collegamento con l'Unione europea. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 11, comma 3. L'Agenzia puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Testo vigente dal 23 giugno 2018
