All'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Agenzia e' dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attivita'. I beni materiali e immateriali della soppressa AIMA sono trasferiti all'Agenzia con effetto dalla data di cui all'articolo 2, comma 4-bis.".
Testo vigente dal 10 luglio 2000
