Art. 8 — Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013
All'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.»;
- b)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.».
Testo vigente dal 8 giugno 2016
