Quando, ai sensi dell'articolo 6, e' presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino italiano, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative:

  • a)alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale;
  • b)alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione in applicazione dell'articolo 4 e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5;
  • c)alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
  • d)alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale. Quando la richiesta di cui al comma 1 e' presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne ivi indicate alla lettera a), alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonche' le informazioni relative alle condanne indicate alle lettere c) e d) del medesimo comma 1. Sono altresi' comunicate le informazioni relative alle condanne di cui al comma 1, lettera b), salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorita' richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la richiesta di informazioni riguardante un cittadino italiano e' presentata dalle autorita' di un Paese terzo. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica alle autorita' richiedenti che esse possono essere utilizzate soltanto ai fini del procedimento penale per il quale sono state richieste. Se la richiesta e' stata presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono stati richieste. Quando, ai sensi dell'articolo 6, e' presentata una richiesta di informazioni riguardante un cittadino di altro Stato membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215. Quando, ai sensi dell'articolo 6, e' presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non e' nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate al comma 1, lettere a) e d). Se la richiesta e' presentata per fini diversi da un procedimento penale, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 2, trasmette altresi' le condanne pronunciate in altri Stati membri. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, corredandolo di un elenco delle condanne redatto conformemente alle disposizioni in materia di certificati del casellario giudiziale. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dalle autorita' centrali degli altri Stati membri immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Quando occorre acquisire informazioni complementari per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, l'Ufficio centrale consulta immediatamente l'autorita' richiedente. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di in cui pervengono le informazioni complementari. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dall'interessato entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Testo vigente dal 28 giugno 2022

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Che cosa è cambiato dal 28 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 2016 al 28 giugno 2022. 197 parole tolte, 477 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, secondo le seguenti modalita':

tolto: a) quando la richiesta, proposta peraggiunto: Quando, ai sensi dell'articolo 6, e' presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale tolto: o anche per fini diversi, si riferisce a aggiunto: riguardante un cittadino italiano, aggiunto: l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative:

tolto: 1aggiunto: a) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale;

tolto: 2aggiunto: b) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione aggiunto: in applicazione dell'articolo 4 e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5;

tolto: 3aggiunto: c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione aggiunto: prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;

tolto: 4aggiunto: d) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudizialetolto: ;

tolto: b) quando, in relazioneaggiunto: . Quando la richiesta di cui al comma 1 e' presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne ivi indicate alla lettera a), alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonche' le informazioni relative alle condanne indicate alle lettere c) e d) del medesimo comma 1. Sono altresi' comunicate le informazioni relative alle condanne di cui al tolto: numero 2) della lettera a), aggiunto: comma 1, lettera b), salvo che lo Stato membro tolto: che ha fornito le informazioni ha fatto divieto di ulteriori trasmissioni aggiunto: di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penaletolto: ,aggiunto: . In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorita' richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazionitolto: ;

tolto: c)aggiunto: . Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la richiesta tolto: e' proposta aggiunto: di informazioni riguardante un cittadino italiano e' presentata dalle autorita' di un Paese terzo tolto: in relazione a un cittadino italiano, risponde in riferimento alle condanne di cui ha avuto informazione dalle autorita' di altro Stato membro soltanto nei limiti applicabili allo scambio di informazioni con gli Stati membri;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: d) quando la richiesta riguarda cittadiniaggiunto: . Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica alle autorita' richiedenti che esse possono essere utilizzate soltanto ai fini del procedimento penale per il quale sono state richieste. Se la richiesta e' stata presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono stati richieste. Quando, ai sensi dell'articolo 6, e' presentata una richiesta di informazioni riguardante un cittadino di altro Stato membro, tolto: di Paesi terzi o apolidi, risponde trasmettendo le informazioni relative alle condanne pronunciate in Italia e alle condanne pronunciate all'estero nella misura in cui l'autorita' giudiziaria italiana puo' ottenere le stesse informazioni in casi analoghi. Con la risposta alle richieste delle autorita' di un Paese terzo, proposte aggiunto: l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215. Quando, ai sensi dell'articolo 6, e' presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penaletolto: , l'Ufficio centrale specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati soltanto ai fini del procedimento penale. Se si tratta di aggiunto: riguardante un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non e' nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate al comma 1, lettere a) e d). Se la richiesta e' presentata per fini diversi da un procedimento penale tolto: specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati solo per il fine per il quale sono stati richiesti. Ilaggiunto: , fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 2, trasmette altresi' le condanne pronunciate in altri Stati membri. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto tolto: e' corredatoaggiunto: , corredandolo di un elenco delle condannetolto: , redatto conformemente al diritto nazionale aggiunto: redatto conformemente alle disposizioni in materia di certificati del casellario giudiziale. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dalle autorita' centrali degli altri Stati membri immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Quando occorre acquisire informazioni complementari per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, l'Ufficio centrale consulta immediatamente l'autorita' richiedente. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di in cui pervengono le informazioni complementari. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dall'interessato entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;74~art7 · fonte del testo

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