L'Ufficio centrale redige la richiesta di informazioni diretta alle autorita' degli altri Stati membri in conformita' al modulo di cui all'allegato A al presente decreto. Quando riceve una richiesta di informazioni sulle condanne dalle autorita' di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o a fini diversi, l'Ufficio centrale puo', a sua volta, rivolgere una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorita' centrale di un altro Stato membro. La disposizione del comma 2 si applica anche quando la richiesta di informazioni e' proposta dall'interessato, purche' sia o sia stato in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza dello Stato membro richiesto, oppure sia o sia stato residente in Italia o nello Stato membro richiesto. Nei casi di cui al comma 3, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorita' centrale dello Stato membro di cittadinanza. Se l'interessato e' cittadino di uno Stato terzo, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta alle autorita' centrali degli Stati membri che detengono le informazioni. L'Ufficio centrale include le informazioni e i dati acquisiti ai sensi del comma 4 nel certificato da fornire all'interessato.

Testo vigente dal 28 giugno 2022

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Che cosa è cambiato dal 28 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 2016 al 28 giugno 2022. 94 parole tolte, 135 parole aggiunte.

tolto: Laaggiunto: L'Ufficio centrale redige la richiesta di informazioni tolto: sulle condanne, diretta all'Ufficio centrale, e' redatta aggiunto: diretta alle autorita' degli altri Stati membri in conformita' al modulo di cui all'allegato A al presente decreto. tolto: Allo stesso modo e' redatta la aggiunto: Quando riceve una richiesta di informazioni tolto: diretta dall'Ufficio centrale alla autorita' di altro Stato membro. L'Ufficio centrale, ricevuta la richiesta delle autorita' di aggiunto: sulle condanne dalle autorita' di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o tolto: anche per finalita' diverse, puo' rivolgersi, per acquisire le informazioni necessarie, aggiunto: a fini diversi, l'Ufficio centrale puo', a sua volta, rivolgere una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorita' centrale di un altro Stato membro. tolto: Allo stesso modo puo' provvedere aggiunto: La disposizione del comma 2 si applica anche quando la richiesta aggiunto: di informazioni e' proposta dall'interessato, purche' tolto: questi sia o sia stato tolto: cittadino italiano o residente in Italia o aggiunto: in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza dello Stato membro richiesto, oppure sia o sia stato tolto: cittadino o residente dello Stato membro alla cui autorita' centrale sono richiesti i dati e le informazioni aggiunto: residente in Italia o nello Stato membro richiesto. Nei casi di cui al comma 3, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorita' centrale dello Stato membro di cittadinanza. Se l'interessato tolto: richiedente non e' cittadino italiano aggiunto: e' cittadino di uno Stato terzo, l'Ufficio centrale tolto: chiede i dati e le informazioni necessarie all'autorita' centrale dello Stato membro di cui l'interessato e' cittadino aggiunto: rivolge la richiesta alle autorita' centrali degli Stati membri che detengono le informazioni. L'Ufficio centrale include le informazioni e i dati acquisiti ai sensi del comma 4 nel certificato da fornire all'interessato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;74~art6 · fonte del testo

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